Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 12 dell’11 gennaio 2017

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  • Data di Pubblicazione 15 Febbraio 2017
  • Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2017

Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 12 dell'11 gennaio 2017

Il Giudice contabile è stato richiesto di esprimersi sul vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di precostituire -in rapporto da mezzo a fine- le condizioni per:

  1. la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici per il completo assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
  2. fissare un principio generale di riduzione della dirigenza di tutte le PA

Concludendo quindi che “Una volta riconosciuta l’applicabilità della disciplina in commento ai posti dirigenziali degli enti locali, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’art 110 co 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall’altro lato, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (“In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma” )” (Sez. contr. Puglia, n. 73/2016/PAR).

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