Posts Taggati ‘avvocato comunale’

Incontro al Ministero della F.P.

Con riguardo alla richiesta di ANCI di perpetrare un illegittimo conflitto di interessi (oltre a violazione di legge speciale, violazione costituzionale, ecc.), ai danni dei soli avvocati comunali (e per esse ancor più in dettaglio ai soli dirigenti), esponendoli alla cancellazione dall’albo, si desidera esprimere alcune ulteriori considerazioni.

La figura professionale dell’avvocato esclude l’intercambiabilità con altre figure interne all’ente, né può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella L. n. 247/2012, se non perpetrando attività anomale, che giurisprudenza consolidato evidenzia come illegittime.

La professione forense, ovunque esercitata (dipendente dalla P.A. o libero foro), è preposta alla tutela di interessa o beni sociali costituzionalmente protetti (art. 24 Cost.), ed esercita un compito di garanzia strumentale.

La normativa di riferimento, la legge professionale forense n. 247/2012, lex specialis, riconosce in molteplici articoli, non solo nell’art. 23 dedicato, quelle specificità e quella autonomia che sono elementi di peculiarità e di atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle massime strutture dell’Ente, perchè l’Avvocatura non è materia di esclusiva pertinenza dell’autonomia comunale, ma è chiamata a svolgere una pubblica funzione rivolta all’interesse superiore della Nazione, rispondendo a diverse Autorità: Ordine, Magistratura, disciplina, ecc.

Per tale autonomia ed indipendenza da ogni altra struttura dell’Ente, l’avvocato dipendente che, nell’esercizio della propria funzione professionale, apprenda di fatti anche penalmente rilevanti, si avvale del segreto professionale relativamente al proprio “cliente” (che è l’Ente) ex art. 200 c.p.c., come riconosciuto con sentenza n. 2326/2015, passata in giudicato, dal GIP di Bologna (scaricabile su questo sito): “l’attività legale del Serttore Avvocatura del Comune viene svolta in posizione di piena autonomia rispetto alle altre articolazioni gerarchiche e burocratiche dell’Ente, è sottoposta all’iscrizione in un Elenco speciale dell’Albo istituito presso il COA ed è soggetta all’applicazione del Codice deontologico forense (…). Viene pertanto in considerazione il preambolo del Codice deontologico, secondo il quale “L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini di giustizia“.

Per tali ragioni di presidio di legalità e garanzia della difesa, la funzione pubblica che ogni avvocato è chiamato a svolgere dalla lex specialis n. 247/2012, non è cumulabile con altre cariche all’interno dell’Ente, proprio per le sue peculiarità, che impongono il divieto categorico di situazioni “anche potenziali” di conflitto d’interesse nello svolgimento della professione.