Posts Taggati ‘badge’

TAR Campania, Salerno, ordinanza cautelare n. 31 del 15 gennaio 2010

Il TAR ha evidenziato che i sistemi attivati con i provvedimenti impugnati, pur con le modifiche relative alla possibilità di segnalare entrate ed uscite connesse a ragioni di servizio esterno, non risultano, nella loro definizione unilaterale, aver tenuto in debita considerazione la posizione di autonomia della particolare categoria professionale degli avvocati

TAR Sardegna, sentenza n. 493 del 9 giugno 2016

Il Giudice sardo, dopo una ricostruzione chiara e corretta delle peculiarità dell’avvocato dipendente e pur dando atto della costante e recentissima giurisprudenza che ritiene illogica la rilevazione automatica delle presenze, non condivide la prevalente giurisprudenza con argomentazioni invero fumose: “Oggi, un sistema di rilevazione delle presenze è un insieme di apparecchiature che registrano il passaggio dei dipendenti in entrata e in uscita, collegate ad un personal computer su cui è installato un complesso software di gestione. Quel che caratterizza questi sistemi (è fatto notorio) è l’alta configurabilità del software di gestione che rende possibile adattare il sistema automatico a qualsiasi realtà organizzativa, anche alla più particolare. Si deve quindi concludere che la disposizione regolamentare impugnata, tenuto conto della clausola che consente l’adattabilità del sistema alla particolarità della posizione degli avvocati, non sia da considerarsi illegittima”. Questa sentenza si contraddistingue per un contenuto del tutto contraddittorio tra l’inscriptio (ragionamenti di apertura da cui prende le mosse) e la descriptio (parte conclusionale).

TAR Campania,

Conformemente alle decisioni già assunte, il TAR Campania ha confermato (cfr. sentenza 24 gennaio 2013, n. 547, in questa raccolta) l’incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”, ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio.

TAR Basilicata, Potenza, sentenza n. 423 del 21 luglio 2011

Il TAR della Basilicata ha ribadito che gli Avvocati di Ente Pubblico sono lavoratori “dipendenti e professionisti”, che hanno come unico ed esclusivo cliente l’Ente di appartenenza, in favore del quale espletano l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio: attività che si esplica prevalentemente al di fuori dell’Ufficio Avvocatura comunale. Pertanto, tale attività non si presta ad essere monitorata con il cartellino marcatempo e/o badge, anzi l’obbligo del cartellino marcatempo e/o della preventiva richiesta di autorizzazione al proprio Avvocato Dirigente ogni qualvolta risulta necessario l’espletamento di un’attività professionale all’esterno dell’Ufficio, costituisce un defatigante adempimento, ostativo di un efficace ed ottimale svolgimento dell’attività professionale. Tuttavia, poiché gli Avvocati degli Enti Pubblici, oltre che professionisti iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono anche dipendenti dell’Ente Pubblico di appartenenza, in favore del quale svolgono anche l’attività di consulenza, risulta necessario che venga garantita una loro presenza giornaliera e/o quotidiana negli Uffici dell’Ente.

TAR Campania, sentenza n. 547 del 24 gennaio 2013

Il TAR della Campania ha ritenuto che vi è esistenza di un’incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”. E’ dunque corretto ritenere che un sistema siffatto si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione. L’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge.