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E’ stato stilato il calendario delle procedure di rinnovo contrattuale. Le linee di indirizzo per i rinnovi. Leggi la notizia

Si è svolto l’incontro tra ARAN e Confederazioni sindacali del Pubblico Impiego sul tema delle linee di indirizzo per i rinnovi stilate dal Ministero della funzione pubblica.

Ciò ha dato il via alla nuova stagione contrattuale 2016-2018, a seguito della sostanziale definizione delle linee di indirizzo per i rinnovi contrattuali. L’incontro è stato propedeutico all’avvio del confronto sulle diverse questioni che i contratti dovranno affrontare, nonché a coordinare gli impegni sui diversi tavoli di comparto e di area.

E’ stato quindi definito e fissato il calendario dei lavori, che prevede la seguente scansione temporale:

  • 28 agosto, nuova convocazione delle Confederazioni sindacali su tematiche di carattere trasversale dei rinnovi contrattuali;
  • a seguire, le convocazioni dei tavoli di comparto;
  • 31 agosto, convocazione il tavolo delle Funzioni centrali, sul tema degli istituti del rapporto di lavoro (malattie, permessi, coordinamento delle norme in materia disciplinare);
  • giorno da definire della prima settimana di settembre, convocazione dei tavoli della Sanità, dell’Istruzione e Ricerca e il tavolo delle Funzioni locali.

 

Corte dei Conti, Campania, parere n. 6 del 15 gennaio 2010

Il parere è stato richiesto in merito alla corresponsione di compensi professionali a personale privo della qualifica di avvocato, poiché a seguito di una verifica ispettiva effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato veniva rilevata la corresponsione dei compensi “ex lege” previsti per i legali al personale amministrativo privo di tale qualifica, appartenente all’Ufficio contenzioso impegnato in attività di sostegno, propedeutiche a quella svolta dall’Ufficio legale.  

Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009 (avvocato D1 o D3)

Il fatto traeva origine dall’inquadramento di un dipendente già inquadrato nella settima qualifica funzionale, non nell’ottava. La Cassazione ha sancito definitivamente che non poteva che essere inquadrato in categoria D/2, non essendo consentita la progressione a D/3 senza l’espletamento di procedura concorsuale, atteso che i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. Conseguentemente, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, avendo soltanto la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto, alle sue esigenze organizzative, senza, però, modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie. Da ciò ne deriva la nullità dell’atto in deroga, anche “in melius”, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, in quanto viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21 septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che l’ordinamento esclude che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva.