Corte d’Appello Brescia, sentenza n. 147 del 12 maggio 2015
Riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Mantova sulla debenza di parte di compensi professionali. Conferma l’illegittima trattenuta dell’IRAP
Riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Mantova sulla debenza di parte di compensi professionali. Conferma l’illegittima trattenuta dell’IRAP
Le avvocature pubbliche fra questioni nuove e nodi irrisolti, di A. Trentini
Con il presente parere ARAN ha ritenuto, con espresso riferimento ai soli compensi professionali degli avvocati delle avvocature degli enti dall’art.27 del CCNL del 14.9.2000 nel rapporto con la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, che possa essere applicato, con carattere di generalità anche al rapporto tra retribuzione di risultato ed altri compensi.
Il Comune di R. aveva formulato richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7 comma 8 della legge 131 del 5 giugno 2003 in merito all’assoggettamento dei fondi per salario accessorio dei dipendenti, comprensivi di compensi professionali di avvocatura non derivanti da condanna alle spese di controparte, ai limiti previsti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, precisando che detti compensi sono disciplinati dall’art. 27 CCNL 14/9/2000, per quanto concerne gli avvocati inquadrati nelle aree, in cat. D
Gli avvocati della Provincia hanno impugnato il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all’Avvocatura provinciale”.
Il TAR ha svolto una ricostruzione della figura dell’avvocato dipendente, sollevando il tema dolente: “Il trattamento economico accessorio del personale togato degli enti pubblici non è regolato in modo uniforme, riscontrandosi nella prassi significative divergenze tra le avvocature dei singoli enti“.
Ha poi evidenziato ciò che UNAEP sottolinea con forza: “L’ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha inoltre osservato che “l’art.27 del CCNL del 14.09.2000 (o 37 del contratto dirigenza) demanda alle autonome determinazioni degli Enti l’adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi. Si tratta di una disciplina unilaterale dell’Ente, dato che non è previsto in alcun modo l’intervento della contrattazione integrativa. Questa è legittimata soltanto a determinare l’eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati titolari di posizioni organizzativa”.
“Entrambe le disposizioni contrattuali, all’ultimo capoverso, dispongono che «Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente Ccnl»”.