Posts Taggati ‘compensi professionali’

ARAN Parere RAL_1085 (2002)

Con il presente parere ARAN ha ritenuto, con espresso riferimento ai soli compensi professionali degli avvocati delle avvocature degli enti dall’art.27 del CCNL del 14.9.2000 nel rapporto con la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, che possa essere applicato, con carattere di generalità anche al rapporto tra retribuzione di risultato ed altri compensi.

Ha poi stabilito che “proprio la circostanza che il CCNL non abbia previsto in materia alcuna disciplina di dettaglio comporta anche la mancanza di un eventuale “tetto massimo” da rispettare”. Infine, con riguardo alla possibilità di devolvere parte di compensi professionali al personale amministrativo ha ribadito che “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’erogazione di compensi a favore di professionisti (…) possono essere utilizzate solo per l’erogazione di tali compensi al personale espressamente individuato dal legislatore; anche eventuali “risparmi”, conseguentemente, non potrebbero in alcun modo confluire tra le risorse destinate all’incentivazione della generalità dei dipendenti. infatti, operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è
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detto. Si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007).

Corte dei Conti, Veneto, parere n. 200 del 4 febbraio 2014

Il Comune di R. aveva formulato richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7 comma 8 della legge 131 del 5 giugno 2003 in merito all’assoggettamento dei fondi per salario accessorio dei dipendenti, comprensivi di compensi professionali di avvocatura non derivanti da condanna alle spese di controparte, ai limiti previsti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, precisando che detti compensi sono disciplinati dall’art. 27 CCNL 14/9/2000, per quanto concerne gli avvocati inquadrati nelle aree, in cat. D

TAR Puglia, Lecce, sentenza n. 2543 del 16 ottobre 2014

Gli avvocati della Provincia hanno impugnato il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all’Avvocatura provinciale”.

Il TAR ha svolto una ricostruzione della figura dell’avvocato dipendente, sollevando il tema dolente: “Il trattamento economico accessorio del personale togato degli enti pubblici non è regolato in modo uniforme, riscontrandosi nella prassi significative divergenze tra le avvocature dei singoli enti“.

Ha poi evidenziato ciò che UNAEP sottolinea con forza: “L’ARAN, con chiarimento RAL n.1049, ha inoltre osservato che “l’art.27 del CCNL del 14.09.2000 (o 37 del contratto dirigenza) demanda alle autonome determinazioni degli Enti l’adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura formalmente costituiti presso gli stessi. Si tratta di una disciplina unilaterale dell’Ente, dato che non è previsto in alcun modo l’intervento della contrattazione integrativa. Questa è legittimata soltanto a determinare l’eventuale correlazione tra tali compensi e la retribuzione di risultato, nel caso si tratti di avvocati titolari di posizioni organizzativa”.

“Entrambe le disposizioni contrattuali, all’ultimo capoverso, dispongono che «Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente Ccnl»”.