Tribunale del Lavoro di Firenze, sentenza n. 102 dell’01/2/2017 in merito all’IRAP
Il Giudice del Lavoro di Firenze, con una sentenza molto ben motivata, ha ribadito l’illegittimità della trattenuta IRAP sulla retribuzione dell’avvocato per compenso professionale.
Ma non solo. E’ stata evidenziata la differenza fra “incentivo” (riconosciuto ai tecnici), quale premio per una maggior produttività rispetto ai doveri propri dell’ufficio, e la natura retributiva del compenso professionale, che spetta PROPRIO per i doveri d’ufficio: “Il giudicante non ritiene che possa essere pertinente alla fattispecie in esame l’allegata pronuncia della Corte di Appello di Firenze sent. n. 1338/2013 relativa ad un istituto diverso da quello oggetto della causa, regolato dall’art. 18 L n. 109/94, del quale fruiscono altri dipendenti comunali (incentivo di progettazione dei dipendenti comunali tecnici che svolgono specifiche attività nelle opere pubbliche). (…) L’illegittimità del prelievo effettuato quale ritenuta diretta operata dall’amministrazione ai propri dipendenti, ha determinato la riduzione del compenso accessorio; il corrispondente credito ha natura retributiva ed è soggetto alla prescrizione quinquennale“