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Cassazione civile Sezioni Unite, sentenza 16 luglio 2008 n. 19497

La sentenza tratta dell’iscrizione o meno all’elenco speciale di avvocati iscritti alle casse di previdenza, istituti gestiti in “Fondazione”. Nel caso di specie evidenzia il carattere peculiare e unico fra tutte le casse dell’INPGI, che al di là della natura giuridica formale di fondazione di diritto privato, ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato e, comunque, ha profonde differenze rispetto alle altre casse di previdenza dei liberi professionisti. Infatti, da un lato, le entrate dell’INPGI non derivano dall’adempimento di un’obbligazione di tipo privatistico, liberamente negoziata, ma da contribuzioni (dei datori di lavoro) obbligatorie per legge e, dall’altro, le funzioni assistenziali e previdenziali svolte sono le medesime per le quali l’istituto è stato istituito e sono rilevanti dal punto di vista pubblicistico, come è dimostrato dall’attribuzione di poteri pubblicistici e dal carattere sostitutivo delle forme di previdenza e assistenza assicurate rispetto a quelle gestite dall’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e dell’INAIL. La disciplina legislativa rende l’INPGI un unicum nel panorama degli enti previdenziali privatizzati e, in particolare, delle casse di previdenza dei liberi professionisti, non solo perchè la previdenza e l’assistenza erogata dall’istituto sostituisce le corrispondenti forme di assistenza e previdenza obbligatorie, ma anche in quanto tali forme comprendono prestazioni (come la cassa integrazione, i prepensionamenti, il t.f.r., l’erogazione delle tre ultime mensilità) che normalmente sono a carico dello Stato e, comunque, non sono erogate dalla casse di previdenza dei liberi professionisti.