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Pubblicate dal C.O.A. di Bologna le FAQ sull’obbligo assicurativo – Parte per gli avvocati dipendenti

CIRCOLARE n.  186/2017 C.O.A. di Bologna

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8. Gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici
D. Gli avvocati iscritti nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici
sono obbligati a stipulare le polizze per la responsabilità professionale e gli infortuni
e a comunicarne gli estremi al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, mediante
caricamento nella propria area riservata nel sito dell’Ordine?
R. La questione, recentemente affrontata in data 10 ottobre 2017 dall’Ufficio Studi
del Consiglio Nazionale Forense, sollecitato dalla Presidenza dell’U.N.A.E.P., è stata
risolta in senso affermativo, nei seguenti termini: anche gli avvocati dipendenti degli
enti pubblici sono destinatari dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 12 della legge
ordinamentale forense n. 247/2012; considerato tuttavia che il C.C.N.L. di settore
già prevede, per l’avvocato dipendente pubblico, la stipula di una polizza
assicurativa per la responsabilità derivante dalla propria attività, il Consiglio
Nazionale Forense ha ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 12
citato possa ritenersi soddisfatta in caso di sottoscrizione della polizza di cui al
C.C.N.L., e che pertanto gli avvocati degli enti pubblici non debbano procedere a
ulteriori adempimenti, con la precisazione che le polizze dovranno rispettare,
quanto al valore dei massimali, le somme minime fissate dal d.m. Giustizia del 22
settembre 2016. Si ritiene pertanto che gli avvocati iscritti in tale Elenco dovranno
comunicare al Consiglio dell’Ordine gli estremi di dette polizze mediante
caricamento nelle proprie aree riservate nel sito dell’Ordine.

Nulla è stato invece precisato dal Consiglio Nazionale Forense per la polizza
infortuni. Tuttavia, allo stato, salve diverse comunicazioni da parte del Consiglio
Nazionale Forense o del Ministero, pare potersi concludere che, essendo gli avvocati
iscritti in tale Elenco già soggetti ad assicurazione I.N.A.I.L., gli stessi, stante la
previsione di cui all’art. 4 co. 1 del d.m. Giustizia del 22 settembre 2016 (secondo
cui: “l’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro
collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura
assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.”), non debbano procedere alla stipulazione di
un’ulteriore assicurazione per gli infortuni.

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