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Corte dei Conti Puglia, parere n. 52 del 4.4.2017 sui compensi degli avvocati pubblici

Il Presidente della Provincia di Taranto ha richiesto alla locale Corte dei Conti se la normativa vincolistica, dettata dall’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, in materia di trattamento accessorio sia applicabile anche ai fondi per l’erogazione agli avvocati dell’Ente dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente previsti dall’art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 e dall’art. 37 del CCNL per la dirigenza del 23/12/1999. Si segnala l’importanza perchè ribadisce chiaramente che il compenso professionale è retribuzione e non incentivo (“si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 200/PAR/2016, n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR)”. Ciò è di massima utilità soprattutto dopo l’entrata in vigore del “sistema contributivo” (in luogo del retributivo) ai fini del computo di detta parte di retribuzione ai fini pensionistici e quindi dell’inserimento in “classe A” e non in quella errata (Classe B) in cui affluiscono in misura minima i trattamenti “incentivanti”, quale sono sempre stati erroneamente classificati gli onorari.

Corte dei Conti Puglia, parere n. 52 del 4.4.2017 sui compensi degli avvocati pubblici

Scaricabile nella sezione “documentazione”, “sentenze”, “compensi professionali”

Il Presidente della Provincia di Taranto ha richiesto alla locale Corte dei Conti se la normativa vincolistica, dettata dall’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, in materia di trattamento accessorio sia applicabile anche ai fondi per l’erogazione agli avvocati dell’Ente dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente previsti dall’art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 14/09/2000 e dall’art. 37 del CCNL per la dirigenza del 23/12/1999.

Si segnala l’importanza perchè ribadisce chiaramente che il compenso professionale è retribuzione e non incentivo (“si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 200/PAR/2016, n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR)”.

Ciò è di massima utilità soprattutto dopo l’entrata in vigore del “sistema contributivo” (in luogo del retributivo) ai fini del computo di detta parte di retribuzione ai fini pensionistici e quindi dell’inserimento in “classe A” e non in quella errata (Classe B) in cui affluiscono in misura minima i trattamenti “incentivanti”, quale sono sempre stati erroneamente classificati gli onorari.