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Consiglio di Stato: sì agli uffici unici di avvocatura. Sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2731/17, pubblicata oggi, ha respinto l’appello proposto dal Comune di Busto Arsizio per la riforma della famosa sentenza TAR Lombardia 1608/2016, perchè ha ritenuto che la convenzione intercomunale costitutiva dell’avvocatura comunale unica, perpetrasse un uso promiscuo dell’avvocatura civica di uno solo degli enti. Ha però sancito il consiglio di Stato un principio importantissimo:la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia “l’ufficio unitario” di avvocatura, da implementare«con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti». Quindi: SI AGLI UFFICI UNICI DI AVVOCATURA. Ha altresì precisato che il rapporto dell’avvocato deve essere esercitato in via “esclusiva”, quindi senza attribuzione di altri e diversi incarichi di tipo gestionale o, come voleva ANCI, “senza vincolo di esclusività”: “Dal combinato disposto delle norme in esame, discende pertanto che è eccezionalmente ammessa l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali.Tale rapporto di esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega altresì il principio dell’immedesimazione organica, non previsto invece negli ordinari rapporti tra soggetti privati”. La stessa legge 244/2007 (che consente gli uffici unici di avvocatura), dispone: “L’autonomia e l’indipendenza nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali costituiscono, per la legge, un requisito della professione: e l’articolo 3 della richiamata l. n. 244 del 2007 così puntualizza: «l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”, laddove “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa». Il rapporto di servizio dell’avvocato dipendente deve dunque essere “stabile” ed ad oggetto esclusivo l’esercizio delle funzioni professionali.

Consiglio di Stato: sì agli uffici unici di avvocatura. Sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017

Il testo è scaricabile, oltre sul sito istituzionale della G.A., anche sul sito UNAEP

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Busto Arsizio per la riforma della famosa sentenza TAR Lombardia 1608/2016, perchè ha ritenuto che la convenzione intercomunale costitutiva dell’avvocatura comunale unica, perpetrasse un uso promiscuo dell’avvocatura civica di uno solo degli enti.

Ha però sancito il consiglio di Stato un principio importantissimo:
la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia “l’ufficio unitario” di avvocatura, da implementare«con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

Quindi: SI AGLI UFFICI UNICI DI AVVOCATURA.

Ha altresì precisato che il rapporto dell’avvocato deve essere esercitato in via “esclusiva”, quindi senza attribuzione di altri e diversi incarichi di tipo gestionale o, come voleva ANCI, “senza vincolo di esclusività”: “Dal combinato disposto delle norme in esame, discende pertanto che è eccezionalmente ammessa l’assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, a condizione che gli stessi vengano posti alle dirette ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la qual ultima attribuisca loro, in via esclusiva, la trattazione dei propri affari legali.Tale rapporto di esclusività si giustifica in virtù del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cui si ricollega altresì il principio dell’immedesimazione organica, non previsto invece negli ordinari rapporti tra soggetti privati”.

La stessa legge 244/2007 (che consente gli uffici unici di avvocatura), dispone: “L’autonomia e l’indipendenza nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali costituiscono, per la legge, un requisito della professione: e l’articolo 3 della richiamata l. n. 244 del 2007 così puntualizza: «l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”, laddove “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa».

Il rapporto di servizio dell’avvocato dipendente deve dunque essere “stabile” ed ad oggetto esclusivo l’esercizio delle funzioni professionali.