DPCS 25 maggio 2017 (Modifiche ed integrazioni al DPCS 15/2/2005 ssmm, Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa)
(GU Serie Generale n.148 del 27-06-2017)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della giustizia amministrativa» e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84; Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo; Viste le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 12 aprile e 5 maggio 2017; Adotta il presente decreto, contenente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa»: Art. 1 Istituzione dell'ufficio per il processo 1. Nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», dopo l'art. 22, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Ufficio per il processo amministrativo). - 1. Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate e' istituito l'ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il processo amministrativo e' istituito presso ogni sezione esterna. 2. All'ufficio per il processo e' assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del Tribunale amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio giurisdizionale, nonche' coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e i tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. 3. L'ufficio per il processo e' una struttura organizzativa interna degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende funzionalmente dal presidente dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione. Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le attivita' connesse all'Ufficio per il processo, il Presidente, come individuato nel secondo periodo del presente comma, puo' nominare un magistrato delegato, che, in sua vece, cura l'organizzazione dell'ufficio, programma la relativa attivita' e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo. Il criterio organizzativo generale e' che ciascun magistrato deve poter contare sulla collaborazione di una unita' amministrativa dedicata e di un tirocinante, ove presenti. 4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo. 5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti: a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda puo' essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari; d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza; f) per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3; g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi; i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato. 6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio per il processo e ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le modalita' di utilizzo e restituzione. Il Servizio per l'informatica assicura altresi' la necessaria accessibilita' al sistema e il supporto formativo e di assistenza. 7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'ufficio studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il conseguimento delle finalita' dell'ufficio per il processo e per l'espletamento dei relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del precedente comma 5».