PEC DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE – P.A.T.
Nel corso della riunione dell’ultimo Tavolo permanente fra le componenti dell’avvocatura pubblica, privata e la magistratura amministrativa, è emerso un problema rilevantissimo:
LA MAGGIOR PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON HANNO UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), RISPETTOSA DEL D.M. 16.2.2016, N. 40, ART. 14 (che rinvia all’art. 16, c. 12, DL n. 179/2012, conv. in L. 221/2012).
Secondo tali norme è ONERE delle pubbliche amministrazioni di comunicare entro il 30/11/2014 l’indirizzo di PEC ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia, ora esteso alla giustizia amministrativa (comma 1 bis aggiunto all’art. 16 ter dalla L. 114/2014).
Poiché NON E’ PIU’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEL REGISTRO “IPA” (presso il quale svariate P.A. avevano inserito proprie PEC), MA SOLO REGINDE, PP.AA., INIPEC,
NE DISCENDE
CHE AI FINI DELLA NOTIFICA TELEMATICA DI UN ATTO PROCESSUALE AD UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON POTRA’ UTILIZZARSI QUALUNQUE INDIRIZZO PEC, MA SOLO QUELLO INSERITO NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSITIZIA, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Le conseguenze del protrarsi dell’inerzia comportano che la notificazione degli atti processuali alla P.A. che non provveda con l’obbligo di comunicazione al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia:
1) può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee;
2) il ricorso notificato via PEC ad una casella certificata diversa è inammissibile
con buona pace della funzionalità del sistema PAT.
SI AUSPICA PERTANTO CHE OGNI AVVOCATO DELLA P.A. SI FACCIA PARTE DILIGENTE CON LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, AFFINCHE’ QUESTA PROVVEDA AD INSERIRE IL PROPRIO INDIRIZZO PEC NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (REGINDE, PP.AA., INI-PEC).
LEGGE PER CONOSCENZA LA PRESENTE COMUNICAZIONE IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.