Archivia per Luglio, 2017

PAT-Se ricorso supera limiti dimensionali (Guida al diritto 28/7/2017)

Si consiglia la lettura della Guida al diritto che in merito ai limiti dimensionali degli atti ha svolto una ottima disamina della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio-12 giugno 2017 n. 2852.

In sostanza, in caso di superamento dei limiti dimensionali prescritti dal vigente decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 120, comma 6, del Cpa, senza l’autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato, la parte dell’appello eccedente i predetti limiti non è esaminabile.

E’ stata inviata la Newsletter n. 82 contenente importanti comunicazioni sulle notifiche via PEC per il PAT

PEC DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE – P.A.T.

Nel corso della riunione dell’ultimo Tavolo permanente fra le componenti dell’avvocatura pubblica, privata e la magistratura amministrativa, è emerso un problema rilevantissimo:

LA MAGGIOR PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON HANNO UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), RISPETTOSA DEL D.M. 16.2.2016, N. 40, ART. 14 (che rinvia all’art. 16, c. 12, DL n. 179/2012, conv. in L. 221/2012).

Secondo tali norme è ONERE delle pubbliche amministrazioni di comunicare entro il 30/11/2014 l’indirizzo di PEC ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia, ora esteso alla giustizia amministrativa (comma 1 bis aggiunto all’art. 16 ter dalla L. 114/2014).

Poiché NON E’ PIU’ CONSENTITO L’UTILIZZO DEL REGISTRO “IPA” (presso il quale svariate P.A. avevano inserito proprie PEC), MA SOLO REGINDE, PP.AA., INIPEC,

NE DISCENDE

CHE AI FINI DELLA NOTIFICA TELEMATICA DI UN ATTO PROCESSUALE AD UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, NON POTRA’ UTILIZZARSI QUALUNQUE INDIRIZZO PEC, MA SOLO QUELLO INSERITO NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSITIZIA, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.

Le conseguenze del protrarsi dell’inerzia comportano che la notificazione degli atti processuali alla P.A. che non provveda con l’obbligo di comunicazione al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia:

1) può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee;

2) il ricorso notificato via PEC ad una casella certificata diversa è inammissibile

con buona pace della funzionalità del sistema PAT.

SI AUSPICA PERTANTO CHE OGNI AVVOCATO DELLA P.A. SI FACCIA PARTE DILIGENTE CON LA PROPRIA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, AFFINCHE’ QUESTA PROVVEDA AD INSERIRE IL PROPRIO INDIRIZZO PEC NELL’APPOSITO REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (REGINDE, PP.AA., INI-PEC).

LEGGE PER CONOSCENZA LA PRESENTE COMUNICAZIONE IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

 

La responsabilità professionale dell’avvocato e l’obbligo di assicurazione-UNAEP e FLEPAR INAIL Firenze, 15 settembre 2017

Nell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per gli avvocati, UNAEP e FLEPAR INAIL hanno pensato di organizzare un momento di formazione congiunta, avvocati pubblici e avvocati del libero foro, per approfondire l’argomento.

L’evento di studio e approfondimento si terrà a Firenze il 15 settembre 2017, presso l’Auditorium Adone Zoli dell’Ordine Avvocati di Firenze, Palazzo Nuovo di Giustizia, viale A. Guidoni 61, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

AVVERTENZA: le iscrizioni saranno possibili fino a raggiungimento della capienza della Sala Zoli, dal momento di pubblicazione della locandina qui acclusa nel sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura, raggiungibile al seguente link     http://www.consiglionazionaleforense.it/web/ssa

Corte dei Conti Emilia Romagna 14 luglio 2017 n. 112 sulla corretta contabilizzazione dei compensi professionali degli avvocati dipendenti

Il Comune di Piacenza, fra varie richieste, ha sottoposto alla Corte la seguente problematica: “se, in tutti i casi di compensazione delle spese sia conforme fare riferimento, per i relativi riconoscimenti professionali, all’anno di deposito della sentenza“, visto che svariati enti, erroneamente, intendono far riferimento al momento della liquidazione in senso contabile (e non in senso giudiziale).

Il Collegio contabile ha ritenuto che nei casi di compensazione delle spese sia necessario fare riferimento, per i relativi riconoscimenti professionali, all’anno di deposito della sentenza stessa, in quanto la certezza di un favorevole pronunciamento del giudice si acquisisce con il deposito della sentenza, in tal modo resa pubblica per ogni  effetto di legge.

Il testo della deliberazione n. 112/2017 è scaricabile nella sezione “Documentazione”, cartella “sentenze”, sottocartella “compensi professionali”

UNAEP ha richiesto un parere pro veritate su art. 1, comma 221, L. 208 del 2015-Riservato iscritti

UNAEP si è rivolta ad un noto professore costituzionalista per richiedere un parere pro veritate da utilizzare per tutti i casi in cui gli Enti assegnino agli avvocati in posizione apicale rispetto all’Avvocatura incarichi gestionali/amministrativi diversi dallo ius postulandi/attività di difesa, ed in conseguenza di tale impropria attribuzione ne consegua la cancellazione dall’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati.

Tanto si è reso necessario in quanto svariati colleghi lamentano tale situazione.

Il parere, che è atto riservato agli iscritti, dovrà essere richiesto direttamente al Segretario Nazionale motivando la richiesta.