Archivia per Aprile, 2018

“L’avvocato pubblico non può patrocinare neppure se stesso”, Cassazione Sezione Lavoro n. 7992 del 30/3/2018

Nella Cartella DOCUMENTAZIONE, sezione QUALIFICA-RAPPORTO DI LAVORO, è scaricabile la sentenza tratta dal sito: www.lagazzettadeglientilocali.it

“…agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di esercitare la professione solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente per il quale prestano la propria opera, per cui l’avv. A. non avrebbe potuto patrocinare se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c….”

IMPORTANTE: si rammenta, in vista del prossimo appuntamento in Comitato di Settore, che nella sezione riservata ai soli iscritti vi è il testo di “piattaforma contrattuale” fatta da UNAEP anni or sono. Si pregano i colleghi di analizzare eventuali miglioramenti e comunicarli a

La “PIATTAFORMA CONTRATTUALE” di UNAEP è stata redatta una prima volta nel 2013, in occasione dell’incontro che avvenne con l’allora Ministro D’Alia (Funzione Pubblica), il 14 giugno 2013.

E’ poi stata aggiornata nel 2016, in occasione delle audizioni parlamentari di UNAEP, e consegnata il 22 giugno sia alla presidenza ARAN, che al capo di Gabinetto del Ministro Madia, dott. Polverari.

E’ ora importante ragionare sul contenuto di essa, dato che nell’incontro già calendarizzato in Comitato di Settore presso ANCI, sarà il documento che proporremo per la “Sezione separata” che da molti anni perseguiamo.

UNAEP è al corrente che altre sigle stanno lavorando per il nostro medesimo obiettivo negli incontri prodromici ai rinnovi dei CCNL delle aree, anche se su strade diverse, per cui è lieta che la richiesta avvenga su più fronti.

Infatti, chiunque ottenga ciò per cui UNAEP lavora instancabilmente da quasi 10 anni, andrà a beneficio di tutti gli avvocati iscritti da una parte o dall’altra, pertanto non possiamo che esserne sinceramente felici: ciò che conta è l’obiettivo, non chi lo centra.

TAR Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104 – liquidazione oneri riflessi e non IVA e CPA

TAR Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104
Avvocati enti pubblici – Liquidazione compenso

AVVOCATI ENTI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE COMPENSO

Nel caso in cui la pubblica amministrazione sia difesa in giudizio da un avvocato iscritto all’Albo speciale degli Avvocati degli Enti pubblici, e il giudice, in ragione dell’esito vittorioso della causa per l’amministrazione, abbia disposto anche la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze legali, al difensore pubblico vanno necessariamente liquidati, quali accessori di legge, non già Iva e Cpa, bensì gli oneri riflessi.

Risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell’avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l’attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l’avvocato pubblico e l’ente datore di lavoro.