“L’avvocato pubblico non può patrocinare neppure se stesso”, Cassazione Sezione Lavoro n. 7992 del 30/3/2018
Nella Cartella DOCUMENTAZIONE, sezione QUALIFICA-RAPPORTO DI LAVORO, è scaricabile la sentenza tratta dal sito: www.lagazzettadeglientilocali.it
“…agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di esercitare la professione solo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente per il quale prestano la propria opera, per cui l’avv. A. non avrebbe potuto patrocinare se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c….”