Archivia per Dicembre, 2019

Cassazione, II, ordinanza n. 31860 del 10/12/2018: se la P.A. sta in giudizio con un funzionario non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento delle spese di lite, difettando la qualità di avvocato nel funzionario amministrativo che sta in giudizio

La Corte ha reiteramente affermato che quando la P.A. sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente che sia soccombente al pagamento delle spese di lite, difettando la qualità di avvocato nel funzionario amministrativo che sta in giudizio. Sono dovute unicamente le spese che abbia concretamente affrontato in quel giudizio purché risultino da apposita nota depositata.