TAR Piemonte, sent. 1104 del 06.10.2017 sulla condanna alla corresponsione oneri riflessi in luogo di IVA e CPA

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  • Data di creazione 6 Ottobre 2024
  • Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2024

TAR Piemonte, sent. 1104 del 06.10.2017 sulla condanna alla corresponsione oneri riflessi in luogo di IVA e CPA

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. A tale ultimo proposito, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa comunale nella memoria conclusiva depositata il 10 giugno 2017 e in linea con alcuni precedenti giurisprudenziali del giudice civile e amministrativo (Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n. 259; e TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151), va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente, in favore un’amministrazione intimata, qualora difesa – come nel caso di specie – da un avvocato iscritto all’Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.

È stato affermato, a questo riguardo, che “risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell’avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l’attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l’avvocato pubblico e l’ente datore di lavoro. Di conseguenza laddove, come nel caso di specie, risulti vittoriosa un’amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all’elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge”, deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i cd. “oneri riflessi” nella misura di legge, in luogo del CPA e dell’IVA dovuti nella misura di legge all’avvocato del libero foro” (TAR Bologna cit.).