Tribunale di Milano n. 1265/2024 sulla retribuzione e assoggettamento a fini previdenziali dell’intero importo

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  • Data di creazione 6 Ottobre 2024
  • Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2024

Tribunale di Milano n. 1265/2024 sulla retribuzione e assoggettamento a fini previdenziali dell’intero importo

Il diritto al compenso sorge ed è legato alla prestazione, che è stata svolta quando l’avvocato FIDANI era in servizio presso l’avvocatura regionale, e quindi in qualità di dipendente dell’Ente, ed appare del tutto irrilevante che il rapporto di servizio sia venuto meno prima del momento in cui viene depositata la decisione che autorizza il lavoratore a chiedere la liquidazione del compenso. La FIDANI ha quindi il diritto di percepire i compensi per le attività professionali effettivamente svolte nei giudizi conclusisi con pronunce che sono state depositate dopo la cessazione del servizio e dovrà continuare a percepire i compensi, via via maturati, sino all’esaurimento dei contenziosi per i quali ha prestato la propria attività specialistica nell’interesse di Regione Lombardia quando era in servizio.