Esito favorevole in caso di dichiarato concorso di colpa?

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    Andrea Di Lorenzo
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    È noto che per i funzionari-avvocati il diritto ai compensi professionali maturi solo in caso di “esito favorevole del giudizio”, purché vi sia – ex art. 9 Legge 114/2014 – vittoria di spese ovvero integrale compensazione delle stesse.
    Ciò premesso, chiedo: è possibile considerare “favorevole” l’esito di un giudizio per responsabilità ex recepto (2051 c.c.) nel quale il giudice abbia espressamente riconosciuto un concorso di colpa? In tali ipotesi la domanda di controparte troverebbe solo parziale accoglimento, con riduzione percentuale del risarcimento e con proporzionale riduzione delle spese a carico dell’Ente.
    Sarebbe facile obiettare che, stante la condanna alle spese, l’esito non può considerarsi favorevole. Si noti, inoltre, che anche una compensazione parziale costituisce di fatto una condanna alle spese.
    D’altro canto, è però anche vero che una siffatta pronuncia assicurerebbe un obiettivo vantaggio patrimoniale per l’Ente per il quale a conti fatti l’esito sarebbe (almeno in parte) favorevole (si pensi a un concorso di colpa al 50% o addirittura per i 2/3 della richiesta risarcitoria, con proporzionale condanna alle spese).

    Donde – a mio modo di vedere – la natura non peregrina della domanda.

    Faccio notare, poi, che la (famigerata) legge 114/2014 è stata seguita dopo qualche settimana dalla legge n. 162/2014, di conv. D.L. 132/2014, che ha riformato l’art. 92, comma 2, c.p.c. (compensazione integrale delle spese di giudizio) con la conseguenza che se al momento della promulgazione dell’art. 9, legge 114/2014, il giudice conservava ancora un margine di discrezionalità nella statuizione sulle spese (per es. compensandole interamente proprio in caso di concorso), dopo la riforma dell’art. 92 c.p.c. questa possibilità è definitivamente venuta meno (cfr. testo art. 92 c.p.c. prima e dopo la legge n. 162/2014).
    Ne deriva che la stessa sentenza che assicura comunque un vantaggio patrimoniale (dunque un esito favorevole) per l’Ente, e che un tempo consentiva di sperare in una compensazione integrale delle spese, si traduce oggi invariabilmente in un “esito sfavorevole” con sistematica negazione dei compensi.
    Trovo questa conclusione – frutto di un non perfetto coordinamento tra le due norme – ingiusta.
    Ragion per cui vi chiedo: in queste ipotesi, gentili Colleghi, chiedete o no la liquidazione dei compensi, sia pure calcolati sulla sola frazione “favorevole” del concorso dichiarato?

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