tetto del trattamento economico individuale in caso di assenza del regolamento

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  • #1603

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Buongiorno Colleghi, vorrei sottoporvi la seguente lettura del combinato disposto dei commi 7 ed 8 del famigerato art. 9 della L. 114/14.
    Dato che il comma 7 afferma che i compensi professionali sono soggetti al tetto del trattamento economico individuale, mentre il successivo comma 8 stabilisce che il comma 7 si applica a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti, io ne deduco che, sino a che l’Ente non approva il Regolamento, i compensi maturati non sono soggetti al tetto del trattamento individuale.
    A me sembra l’unica lettura possibile. Vi chiedo conferma perché non ho mai letto alcun commento che affermasse esplicitamente questa conseguenza che, evidentemente, comporta responsabilità erariale per gli Enti che dilatano i tempi di approvazione dei regolamenti.

    #1604

    Francesco Silvi
    Partecipante

    Interpretazione non illogica ma resta sempre da vedere come impinge la nuova normativa sui vecchi regolamenti al tempo vigenti (e ad oggi vigenti per chi non ha il rinnovo?).
    Ovvero la L. 114/2014 ha abrogato implicitamente i vecchi regolamenti?
    Il danno erariale semmai lo causano negli enti dove il vecchio regolamento non aveva un tetto.
    Nel mio ente ad esempio (Comune di TERNI) avevamo già un tetto (50% dello stipendio) molto peggiore rispetto alla nuova legge e continuando ad applicarlo in via di fatto, non causano alcun danno erariale a mio sommesso parere.
    Ciao.
    Francesco

    #1607

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Rispondendo al Collega Francesco, specifico che nel mio Ente, prima della L. 114/2014, il previgente Regolamento non prevedeva tetti di sorta.
    Io ritengo per ciò che, sino al novembre del 2015, quando l’Amministrazione ha finalmente approvato il nuovo Regolamento in attuazione della L. 114/2014, il tetto del trattamento economico individuale non debba trovare applicazione.
    Lucia

    #1627

    responsabile
    Moderatore

    In ottobre si terrà la discussione innanzi alla Consulta delle cause promosse dall’Avvocatura di Stato (relatore prof. Barbera) con il prof. Luciani. Se verrà dichiarata incostituzionale la norma, salterà tutto (tetti, sottotetti, lucernai, ecc.).
    Al momento, se non c’è il regolamento la legge dispone che non possono essere erogati compensi: il diritto dell’avvocato matura comunque, tranne che non può percepire somme per l’inadempimento del proprio datore di lavoro, che così facendo viene meno al sinallagma contrattuale creando danno al bene della vita del dipednente avvocato.
    Abbiamo sul sito molte sentenze già al riguardo.

    #1629

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Il mio quesito riguarda un aspetto ancora diverso: io sostengo che, una volta che l’Amministrazione approva il regolamento sui compensi, non solo l’avvocato può chiedere il pagamento dei compensi maturati durante il periodo di ritardo dell’Amministrazione, ma quei compensi non sono soggetti al tetto del trattamento economico individuale.
    Non vedo altra lettura del combinato disposto dei commi 7 ed 8 dell’art. 9.

    #1705

    Antonio Bardi
    Partecipante

    Sono d’accordo con la nostra Segretaria Generale Avv. Trentin il problema sollevato dall’avvocatura dello Stato se venisse accolto minerà dalle fondamenta purtoppo i nostri diritti ai compensi. Pensate che già qualche avvocato ( purtroppo del Foro esterno ) ha sollevato il problema di legittimità costituzionale nanti il Giudice del lavoro. A questo punto siamo veramente alla frutta….. L’avvocatura dello Stato è diventata la nostra controparte…..non dico altro… per non compromettermi….

    #1706

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Ciao Antonio, puoi spiegare meglio quello che dici?
    Sai di cause in cui è stato sollevato il problema di legittimità costituzionale con riguardo specifico ai commi dell’art. 9 che disciplinano il trattamento degli avvocati pubblici diversi dagli Avvocati dello Stato?
    Perché io non credo che la pronuncia della Consulta del prossimo ottobre, se accoglierà la questione di illegittimità costituzionale con riguardo ai commi degli Avvocati dello Stato, travolgerà automaticamente anche gli altri commi.
    Lucia

    #1714

    Antonio Bardi
    Partecipante

    Uno dei casi sollevati è il mio purtroppo dove il collega ( fin troppo lungimirante… purtroppo… ha sollevato il problema davanti al Giudice del Lavoro ). Per cui nel mio caso se il Giudice del Lavoro dovesse anch’egli sollevare il problema…sarebbe veramente un bel guaio per le future liquidazioni degli onorari…in quanto è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi3, 4 e 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 90 convertito in legge , con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014 n° 114. Per cui….

    #1869

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Mi rivolgo al Collega Antonio Bardi, che mesi fa, rispondendo ad un mio quesito inserito nel forum, mi informava che un Collega sardo di sua conoscenza aveva posto la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 9. Vorrei avere aggiornamenti se ce ne sono.
    Grazie
    Lucia

    #1871

    Antonio Bardi
    Partecipante

    La Corte Costituzionale ha respinto le richieste di illegittimità costituzionalità avanzate nei vari TAR.

    #1872

    Lucia Salemi
    Partecipante

    Il caso di cui mi parlavi in questo forum riguardava un tuo collega che aveva sollevato la questione avanti al Giudice del Lavoro. Guarda il tuo messaggio del 9 ottobre.

    #2543

    gennaro pugliese
    Partecipante

    io mi ritrovo con circa 30 cause vinte con compensazione delle spese e senza regolamento che disciplina i compensi professionali art. 9 legge n.114/2014 .
    secondo Voi colleghi ho diritto comunque a detti compensi anche in assenza del regolamento e se questo regolamento dovesse essere approvato in futuro può esso prevedere la liquidazione dei compensi maturati prima dell’approvazione?

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