Il TAR della Basilicata ha ribadito che gli Avvocati di Ente Pubblico sono lavoratori “dipendenti e professionisti”, che hanno come unico ed esclusivo cliente l’Ente di appartenenza, in favore del quale espletano l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio: attività che si esplica prevalentemente al di fuori dell’Ufficio Avvocatura comunale. Pertanto, tale attività non si presta ad essere monitorata con il cartellino marcatempo e/o badge, anzi l’obbligo del cartellino marcatempo e/o della preventiva richiesta di autorizzazione al proprio Avvocato Dirigente ogni qualvolta risulta necessario l’espletamento di un’attività professionale all’esterno dell’Ufficio, costituisce un defatigante adempimento, ostativo di un efficace ed ottimale svolgimento dell’attività professionale.
Tuttavia, poiché gli Avvocati degli Enti Pubblici, oltre che professionisti iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sono anche dipendenti dell’Ente Pubblico di appartenenza, in favore del quale svolgono anche l’attività di consulenza, risulta necessario che venga garantita una loro presenza giornaliera e/o quotidiana negli Uffici dell’Ente.