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Corte dei Conti Puglia, Sez. Controllo, deliberazione n. 200 del 13 dicembre 2016

Fra vari punti toccati (come ad esempio la natura retributiva del compenso professionale, l’esclusione dal “tetto”, la corresponsione solo a personale togato, ecc), sullo stanziamento del 2013, “ritiene il Collegio che, in tutte le ipotesi in cui non sia individuabile un effettivo stanziamento dell’esercizio 2013 per compensi professionali in caso di compensazione integrale delle spese, l’importo da assumere come base di riferimento per l’applicazione del limite imposto dal comma 6 dell’art. 9 del D. L. n. 90/2014 possa individuarsi in un importo pari alla somma complessiva che l’Ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell’esercizio 2013 o con riferimento ad altra modalità ritenuta idonea dall’Ente tenendo comunque conto che la contrattazione decentrata destinata a regolare la distribuzione dell’incentivo deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 49/PAR/2015 del 22/01/2015). Appare, infatti, irragionevole che, in assenza di somme stanziate nell’esercizio 2013 in via specifica per i predetti compensi, agli avvocati interni sia precluso di fruire di qualsiasi incentivo anche negli esercizi successivi (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2015)”. Spettano solo agli avvocati che svolgono attività di patrocinio e non al restante personale di qualsiasi mansione: “si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR)”. Con riferimento, invece, al “tetto” di cui al DL 78/2010, relativo agli “incentivi” del personale, esclusa la natura giuridica di “incentivo” del compenso professionale, bensì “retributiva”, il Collegio ha così ribadito (in un solco oramai definitivo): “Si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR). Già nella vigenza della norma dettata dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, le Sezioni riunite in sede di controllo avevano rilevato che solo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010. Ciò in quanto si tratta di risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”. Pertanto, ad avviso di questa Sezione, per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 236, della legge 108/2015″.

Corte dei Conti Puglia, Sez. Contr., deliberazione n. 200 del 13 dicembre 2016 – Compensi professionali sono retribuzione e il limite 2013 va inteso nel senso delle somme che sarebbero comunque spettate, indipendentemente dall’importo accantonato in bilancio

Fra vari punti toccati (come ad esempio la natura retributiva del compenso professionale, l’esclusione dal “tetto”, la corresponsione solo a personale togato, ecc), sullo stanziamento del 2013, “ritiene il Collegio che, in tutte le ipotesi in cui non sia individuabile un effettivo stanziamento dell’esercizio 2013 per compensi professionali in caso di compensazione integrale delle spese, l’importo da assumere come base di riferimento per l’applicazione del limite imposto dal comma 6 dell’art. 9 del D. L. n. 90/2014 possa individuarsi in un importo pari alla somma complessiva che l’Ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell’esercizio 2013 o con riferimento ad altra modalità ritenuta idonea dall’Ente tenendo comunque conto che la contrattazione decentrata destinata a regolare la distribuzione dell’incentivo deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 49/PAR/2015 del 22/01/2015).
Appare, infatti, irragionevole che, in assenza di somme stanziate nell’esercizio 2013 in via specifica per i predetti compensi, agli avvocati interni sia precluso di fruire di qualsiasi incentivo anche negli esercizi successivi (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2015)”.

Spettano solo agli avvocati che svolgono attività di patrocinio e non al restante personale di qualsiasi mansione: “si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR)”.

Con riferimento, invece, al “tetto” di cui al DL 78/2010, relativo agli “incentivi” del personale, esclusa la natura giuridica di “incentivo” del compenso professionale, bensì “retributiva”, il Collegio ha così ribadito (in un solco oramai definitivo): “Si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 12/2015/PAR). Già nella vigenza della norma dettata dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, le Sezioni riunite in sede di controllo avevano rilevato che solo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010. Ciò in quanto si tratta di risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”. Pertanto, ad avviso di questa Sezione, per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 236, della legge 108/2015″.

TAR Sicilia, Palermo, sentenza n. 1361 del 23 marzo 2016

E’ stata dichiarata l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza degli avvocati del Comune, volta ad ottenere l’approvazione del regolamento ex art. 9 d.l. n. 90 del 2014, nonché volta ad ottenere il pagamento dei compensi asseritamente spettanti. E’ poi stata condannata l’Amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1144 del (con adiuvandum UNAEP)

UNAEP si è costituito ad adiuvandum. La sentenza è rilevante per due motivi:

  1. sancisce la necessarietà dell’adeguatezza della dotazione organica del servizio avvocatura. Sicché è stato censurato il comportamento dell’autorità amministrativa che ha dapprima costituito il servizio avvocatura assegnandovi consapevolmente una dotazione di risorse umane reputata inadeguata, ed ha successivamente ampliato la possibilità di avvalersi di consulenti esterni alla struttura legale proprio per porre rimedio alla evidenziata, ma non risolta, lacuna organizzativa e senza alcuna ponderazione dei costi conseguenti alle complessive scelte operate.Invero, pur dovendo riconoscersi alla pubblica amministrazione una notevole discrezionalità nel potere di regolamentare con atti di macro organizzazione la composizione e la funzionalità dei propri uffici, nondimeno l’esercizio della stessa funzione pubblica incontra comunque il fondamentale limite della ragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.2.2012, n. 730). 
  2. all’avvocato pubblico deve essere “assicurato un trattamento adeguato alla funzione professionale svolta”, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 247 del 21 dicembre 2012