TAR Lazio, sentenza n. 5285 del 5 maggio 2016
Con sentenza breve, il TAR Calabria ha dichiarato illegittimo il decreto del Commissario ad acta del settore sanitario della Regione Calabria, nella parte in cui aveva “soppresso” l’autonomo ufficio legale, sostituito con una struttura denominata “Affari generali, Legali ed Assicurativi” destinata a curare gli affari legali delle aziende insieme ad altre attività estranee al ministero professionale dell’avvocato (come ad esempio: curare la corrispondenza dell’Ente, gestire il protocollo e collaborare alle attività di risk managment). Il TAR ha sapientemente ritenuto che uan siffatta previsione “si pone in stridente contrasto con la legge, e comporta la cancellazione degli avvocati dipendenti delle aziende dall’albo professionale e la conseguente necessità di attribuire ad avvocati del libero foro il compito di rappresentare e difendere l’Amministrazione” a costi molto più elevati.
Il TAR friulano si è espresso sull’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull’approvazione del regolamento ex art. 9, DL 90/2014, assegnando un termine breve di 10 giorni per l’avvio del procedimento.
L’incarico esterno, oltre a dover essere indispensabilmente collegato con i compiti istituzionali dell’ente, deve essere conferito ad esperti individuati, di particolare e comprovata competenza, e per un tempo, luogo, oggetto e compenso predeterminati.
Il TAR con la presente sentenza ha annullato: – la deliberazione della giunta della Provincia 4.12.2009, recante la riorganizzazione strutturale della dirigenza dell’ente, nella parte riguardante l’organizzazione e le funzioni dell’ufficio legale; – i decreti del presidente della Provincia, a mezzo dei quali il ricorrente è stato nominato dirigente del settore pari opportunità e, ad interim, del settore comunicazione con il cittadino; – l’art. 2, comma 4, della deliberazione della giunta della Provincia, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del patrocinio legale, delle attività e dei compensi dell’avvocatura provinciale, nella parte in cui è previsto che gli incarichi di difesa in giudizio dell’ente sono attribuiti dal dirigente dell’avvocatura “su indicazione del presidente della Provincia” e nella parte in cui è previsto che, qualora il dirigente dell’avvocatura non ritenga necessario affidare l’incarico di difesa a professionisti esterni, la giunta provinciale può comunque decidere circa l’attribuzione dell’incarico “su proposta del direttore generale ovvero, in sua mancanza, del dirigente dell’ufficio di staff della presidenza”. Così affermando che l’avvocato non può essere destinato anche ad attività amministrativo-gestionali, e che gli eventuali incarichi esterni devono essere disposti dall’avvocato responsabile del contenzioso dell’Ente.