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P.A.T. – Consiglio di Stato, VI, ordinanza n. 880 del 2 marzo 2017

Con l’ordinanza in questione, il Consiglio di Stato si è espresso sull’obbligo di deposito di “almeno” una copia cartacea degli scritti difensivi, come previsto dall’art. 7, DL 168/2016, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Non si tratta, quindi, di “copia di cortesia”, come nel PCT, bensì per tutto il 2017 è “copia d’obbligo”, essendo normativamente prevista. Mentre, eventuali copie in più oltre la prima, sono da considerare “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie.

Ha stabilito il Consiglio di Stato che “Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168,  è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.). Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art.  7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini)”.

La funzione di detta “copia d’obbligo”, ha chiarito la VI Sezione, è quella di consentire al Collegio “una più agevole lettura degli atti processuali”.  L’omissione del tempestivo deposito della “copia d’obbligo” condiziona la trattazione collegiale in sede cautelare, la cui trattazione è rinviata fino a espletato incombente.