ARAN parere n. 1381 (categoria D1 o D3)
L'ARAN affronta il tema se sia possibile attribuire ad un dipendente inquadrato in un profilo della categoria D, con trattamento economico stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1, mansioni ascrivibili al profilo professionale di avvocato.
Secondo il sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui al CCNL del 31.3.1999, ai fini dell’assolvimento delle funzioni di avvocato, il dipendente deve essere necessariamente inquadrato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3 (ex 8^ qualifica funzionale).
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- Data di creazione 3 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026