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TAR per il Lazio, Sezione Terza Quater, sent. n. 5285 del 5/5/2016

Una interessante pronuncia del TAR Lazio che sancisce la non applicabilità del parere ARAN relativo al fatto che il dipendente di categoria D1 non può essere assegnato all'avvocatura, così privando l'avvocato dello ius postulandi e creando un elenco di avvocati esterno.

Tali atti sono stati annullati.

"In conclusione se la ricorrente non può chiedere perché è avvocato l’inquadramento automatico nell’area dirigenziale, in quanto per il passaggio dall’area dei livelli o delle categorie professionali dell’ex pubblico impiego privatizzato all’area dirigenziale pacificamente è necessario il concorso, non le si può però negare di svolgere la professione di avvocato interno all’ASL perché appartiene alla categoria D-DS, dovendosi rispettare la disposizione di cui all’art. 23 della Legge sull’Ordinamento Professionale in vigore".

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  • Data di creazione 31 Marzo, 2017
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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