L'IRAP sui compensi dovuti agli avvocati comunali grava sul Comune
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Da: La Gazzetta degli Enti Locali, 20.12.2019 Con la recente deliberazione n. 148, depositata lo scorso 22 novembre, la Corte dei Conti, sez. reg. Umbria, è ritornata sulla questione dell’IRAP sui compensi dovuti agli avvocati comunali, ribadendo i principi in materia già espressi in passato dalle Sezioni Riunite con la delib. n. 33/2010. In quell’occasione, le Sezioni riunite avevano evidenziato che l’IRAP:
Di conseguenza, la spesa per l’IRAP deve trovare copertura in ciascuno dei fondi destinati al pagamento del trattamento retributivo del personale dipendente, ivi compreso quello relativo al pagamento delle cd. propine agli avvocati interni degli enti pubblici. Infatti, secondo le Sezioni Riunite, “le somme indicate [nell’art. 1, commi da 176 a 206 della legge n. 266 del 2005] per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. In sostanza, sui bilanci dello Stato o degli altri enti pubblici, non potranno gravare ulteriori oneri che non trovino adeguata copertura”. Conseguentemente, una quota del fondo in questione, prima della ripartizione tra gli avvocati dell’ente, deve essere accantonata per la copertura della correlata spesa per l’IRAP, atteso che tale imposta viene calcolata su una base imponibile costituita dalle retribuzioni corrisposte dall’ente ai propri dipendenti. |
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- Data di creazione 27 Dicembre, 2019
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026