Cassazione civile, ordinanza n. 1771 del 20 gennaio 2022 sul diritto al rimborso delle spese di lite dell’avvocato pubblico (v. anche Cass. Civile n. 4519 dell’11 febbraio 2022 e n. 1714 del 20.01.2022)
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui, qualora l’autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico. (V. in modo conforme successiva Cass. Civile n. 4519 dell’11 febbraio 2022 e Cass. civile n. 1741 del 20 gennaio 2022 in cui, pur ribadendo la peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti, è stato posto in evidenza che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti).
- Versione
- Download 0
- Dimensioni file 853.80 KB
- Conteggio file 1
- Data di creazione 11 Giugno, 2023
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026