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Corte Costituzionale n. 128 del 26 maggio 2022 sulla costituzionalità dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90/2014, in combinato disposto con l’art. 23-ter d.l. n. 201/2011 nel ricomprendere le “propine” degli avvocati pubblici nel tetto alla retribuzione

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità dell’art. 9 d.l. 90/2014 in combinato disposto con l’art. 23-ter d.l. 201/2011 stabilendo che gli emolumenti relativi alle spese legali liquidate dal giudice siano a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e dall’art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura. La circostanza stessa che le somme riscosse dall’Avvocatura dello Stato a titolo di competenze e spese legali sia accertata in entrata nel bilancio dello Stato, comporta che le stesse debbano essere considerate risorse pubbliche e che, una volta erogate, integrino una spesa a carico delle finanze pubbliche.

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  • Data di creazione 11 Giugno, 2023
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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