Consiglio di Stato, sentenza n. 5014 del 1° luglio 2021 sulla ripetizione degli emolumenti non dovuti nel pubblico impiego privatizzato
Non può ipotizzarsi la ripetizione di indebito trattamento economico al pubblico dipendente nel caso di imputabilità dell’errore interpretativo posto a base della erogazione in via esclusiva alla Amministrazione procedente. Ferma restando, dunque, l’eventuale responsabilità erariale dell’autore dell’errore, viola il principio di proporzionalità previsto dall’art. 1 del Protocollo alla Convenzione la richiesta restitutoria sopraggiunta a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, purché le stesse siano riconducibili all’attività professionale ordinaria del dipendente e non ad una prestazione effettuata una tantum e “isolata”, non vi sia stato un mero errore di calcolo ovvero l’esplicita indicazione della riserva di ripetizione.
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- Data di creazione 11 Giugno, 2023
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026