Tribunale di Milano 01/10/2024
L’art. 51, comma 1, del TUIR prevede, poi, che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. I commi successivi contengono alcune specifiche deroghe al principio della totale imponibilità, indicando le componenti che non concorrono a formare il reddito (e quindi la base contributiva previdenziale) o vi concorrono solo in parte. Tra di esse non rientrano – ovviamente – i compensi professionali spettanti agli Avvocati degli enti pubblici né altra voce che sia lontanamente comparabile a essi.
A fronte del delineato quadro normativo, si comprende che nella Circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6, al par. 3, nell’elenco delle tipologie di redditi di lavoro dipendente, siano annoverati espressamente, accanto agli stipendi e ai salari, gli onorari spettanti “agli Avvocati delle Avvocature di Enti pubblici” con la precisazione che la “qualificazione di redditi di lavoro dipendente delle voci retributive sottoelencate determina l’assoggettabilità per l’ intero importo alla contribuzione ai fini pensionistici ed ai fini della Gestione unitaria delle attività creditizie e sociali nonché, con i limiti delle specifiche disposizioni, ai fini delle Gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP ed ENAM”.
Dunque, i compensi professionali erogati ai ricorrenti devono essere assoggettati, per l’intero importo, alla contribuzione a fini pensionistici, con le medesime modalità e nella medesima proporzione fissata per lo stipendio tabellare.
Da tutto quanto precede deriva l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i compensi professionali senza l’illegittima decurtazione operata dalla Regione Lombardia in pretesa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. L. n. 90 del 2014. Va parimenti accertato l’assoggettamento dei compensi professionali per l’intero importo alla contribuzione a fini pensionistici.
- Versione
- Download 10
- Dimensioni file 389.32 KB
- Conteggio file 1
- Data di creazione 15 Novembre, 2024
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026