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TAR Emilia-Romagna n. 00151/2024

Considerato che la giurisprudenza ha concordemente concluso per la sussistenza dell’interesse a ricorrere contro un atto organizzativo avente carattere generale da parte di un dipendente dell’ente pubblico che lo ha adottato, tutte le volte in cui tale provvedimento è suscettibile di incidere in maniera significativa sia sulla sua collocazione all’interno dell’organizzazione medesima, che sulle attribuzioni esercitate (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1301 del 30 marzo 2020); che nel caso di specie l’interesse attoreo alla tutela della propria posizione professionale è strettamente connesso alla struttura organizzativa dell’Avvocatura comunale, indice di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, e che, quanto all’attualità del pregiudizio, la ricorrente – incontestatamente – è l’unica Dirigente - Avvocato iscritto nell’Albo speciale che può rivestire la posizione apicale dirigenziale ex art. 23, comma 2, L. 31 dicembre 2012, n. 247, citato; il TAR accoglie l’istanza cautelare.

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  • Data di creazione 15 Novembre, 2024
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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