Consiglio di Stato, sez. III, n. 3269 del 10/04/2024
Pur se l'iscrizione all'Albo costituisce una condizione indispensabile all'esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l'avvocato è dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all'elenco "speciale" di cui agli artt. 3, c. 4, lett. b), e 69 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37", il possesso delle richieste competenze professionali viene già accertato dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all'Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l'esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l'Ordine è tenuto, salva la verifica dell'assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell'accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità, atteso che l'esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato alla precedente fase abilitativa.
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- Data di creazione 19 Dicembre, 2024
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026