Tribunale di Modena, sent. d'appello n. 2267 del 28/12/2017 - Legittima la Convenzione di avvocatura unica
Sulla scia delle eccezioni che alcuni avvocati stanno facendo in relazione alla “inesistenza” della procura alle liti, conferita ad avvocati interni in virtù di convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 d.lgs.267/2000 per la costituzione dell’Ufficio Unico dell’Avvocatura, il Giudice d'Appello del Tribunale di Modena ha stabilito l'infondatezza dell'eccezione e la bontà della convenzione, sulla base di argomentazioni cristalline e non in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato del 7/6/2017.
"La normativa di riferimento può sintetizzarsi come segue:
- Ai sensi dell’art. 30 TUEL “1. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziaria e i reciprochi obblighi e garanzie. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;
- L’art. 2 comma 12 legge finanziaria n. 244/2007 ha previsto la creazione di un nuovo ufficio, tra pubbliche amministrazioni, mediante l’istituzione di una struttura nuova e comune, in termini di personale da conferire al nuovo ufficio e di quant’altro necessario al suo utile funzionamento;
- la Legge 31 dicembre 2012 n.247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevede, tra l’altro, come gli avvocati – in deroga alla generale autonomia ed indipendenza dell’attività professionale e del giudizio intellettuale e dell’incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente (ad esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario e culturale) - possano iscriversi in uno speciale elenco laddove esercitino attività legale per conto di enti pubblici con le limitate facoltà previste dall’articolo 23, con lo svolgimento in via esclusiva degli affari legali dell’Ufficio così costituito. Ciò, in virtù del peculiare vincolo fiduciario che lega tali professionisti e la P.A. e della rilevanza e della importanza, per quest’ultima, delle funzioni esercitate dai professionisti. In base all’art. 23 “per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
I professionisti facenti parte del nuovo ufficio devono continuare a trattare in via esclusiva gli affari dell’Ente conferente.
Ciò premesso, l’eccezione svolta dall’appellata si incentra sulla considerazione che, con la convenzione stipulata tra il Comune di F. e la Provincia di M., non vi sia stata la creazione di un ufficio nuovo, né alcun distaccamento di personale, bensì l’utilizzo dei professionisti già dipendenti della Provincia di M., in contrasto con la normativa suddetta ed in violazione della disciplina che prevede un rapporto di esclusività tra il professionista distaccato al nuovo ufficio e l’ente di appartenenza.
La stessa si ritiene infondata.
E’ vero, come sostenuto dall’appellato, che, per quanto espressamente indicato nella delibera, i professionisti utilizzati siano quelli della Provincia di M., ma ciò va valutato tenendo conto le modeste dimensioni del Comune di F. e la facoltà, prevista sempre in detta delibera di conferimento di personale in futuro, così non escludendo la creazione di un nuovo Ufficio Unico dell’Avvocatura.
Ragionando diversamente (cioè imponendo sempre e comunque il distaccamento di personale) quale condicio sine qua non per la creazione di tali Uffici, si precluderebbe ai Comuni di minori dimensioni (come il Comune di F.) di non potere mai stipulare tali convenzioni, così vanificando la finalità, implicita in detta normativa, di consentire anche a tali realtà di usufruire di un Ufficio Unico dell’Avvocatura, ove operano stabilmente dei professionisti, specializzati in materie di rilievo per l’Ente Territoriale.
In ogni caso, si rileva come il Comune di F., si sia impegnato a contribuire (se non tramite tale distaccamento di personale) mediante la corresponsione di una forma di finanziamento annuo a tale Ufficio, indice, quest’ultimo, (unitamente alla previsione del possibile conferimento di personale in futuro) che porta a concludere per l’avvenuta costituzione del Nuovo Ufficio Unico Avvocatura in base alla normativa citata e nel rispetto della stessa.
Diversamente opinando, l’interpretazione letterale di tale norma comporterebbe, per gli Enti Locali di minori dimensioni ipso facto l’impossibilità di stipulare le citate convenzioni che, tra l’altro, realizzano economie di bilancio per gli enti partecipanti - (finalità quest’ultima indubbiamente tenuta in prioritaria considerazione dal Legislatore del 2007)".
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- Data di creazione 28 Dicembre, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026