ARAN Parere RAL_1085 (2002)
Con il presente parere ARAN ha ritenuto, con espresso riferimento ai soli compensi professionali degli avvocati delle avvocature degli enti dall’art.27 del CCNL del 14.9.2000 nel rapporto con la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, che possa essere applicato, con carattere di generalità anche al rapporto tra retribuzione di risultato ed altri compensi.
Ha poi stabilito che "proprio la circostanza che il CCNL non abbia previsto in materia alcuna disciplina di dettaglio comporta anche la mancanza di un eventuale “tetto massimo” da rispettare".
Infine, con riguardo alla possibilità di devolvere parte di compensi professionali al personale amministrativo ha ribadito che "le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’erogazione di compensi a favore di professionisti (...) possono essere utilizzate solo per l’erogazione di tali compensi al personale espressamente individuato dal legislatore; anche eventuali “risparmi”, conseguentemente, non potrebbero in alcun modo confluire tra le risorse destinate all’incentivazione della generalità dei dipendenti. infatti, operando in tal modo, si determinerebbe un aggiramento dei vincoli di destinazione fissati dal legislatore (art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006), di cui si è
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RAL1085_Orientamenti Applicativi
detto. Si evidenzia anche che la Corte dei Conti considera i risparmi determinatisi nell’utilizzo delle risorse connesse alla progettazione interna di cui si tratta come economie di bilancio (Corte dei Conti Calabria, sezione giurisdizionale, decisione n. 901 del 28.9.2007; Corte dei Conti, Sezione del controllo per la Regione Sardegna, parere n. 16/2007).
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- Data di creazione 11 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026