Cassazione civile n. 30322 del 13/10/2022
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, oltre oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale.
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- Data di creazione 19 Dicembre, 2024
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026