Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2022, n. 2864 sul risarcimento alla dipendente comunale per lo svuotamento delle funzioni alla stessa assegnate e la protratta inattività lavorativa
La Cassazione Civile ha confermato la sentenza della Corte di appello di Catania con il quale aveva condannato il Comune di Priolo Gargallo al risarcimento del danno biologico e morale subito da L.G. quale effetto di un totale svuotamento delle funzioni alla stessa assegnate e di protratta inattività lavorativa.
Essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l’enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze” (Cass. n. 14142/2000; conforme, fra altre: Cass. n. 11157/1996); – che, d’altra parte, la condotta riferibile alla nozione di mobbing costituisce violazione del generale obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. (Cass. n. 18093/2013, fra le molte conformi), venendo, pertanto, a collocarsi anch’essa nell’area della responsabilità di natura contrattuale.
- Versione
- Download 2
- Dimensioni file 121.40 KB
- Conteggio file 1
- Data di creazione 26 Settembre, 2023
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026