Consiglio di Stato 22.01.2024 n. 679 sul diritto all’indennità aggiuntiva per gli avvocati enti pubblici tramite delibera regionale
Il Consiglio di Stato si è pronunciato confermando quanto già statuito con sentenza n. 1507 del 2016 affermando che con riguardo agli atti con rilevanza erga omnes e alla natura dell’indennità è previsto che il riferimento contenuto nell’art. 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011 alle “modalità previste dall'articolo 40, comma 3” rappresenta un rinvio che non può essere limitato alla mera determinazione di una indennità che per il resto costituisce una voce retributiva autonoma ed aggiuntiva nella busta paga degli avvocati-funzionari. Inoltre, la medesima sentenza si fonda sul presupposto della validità del regolamento regionale affermando che fossero necessari ulteriori adempimenti, in seguito alla delibera 196/15, al fine di corrispondere l’indennità ai ricorrenti; il regolamento regionale è dunque da iscriversi nella competenza regionale relativa alla disciplina della contrattazione integrativa, non essendovi alcuna contraddizione
sul punto in ordine alla riserva allo Stato dell’ordinamento civile, quale affermata dal primo giudice.
Infatti, “in materia riservata alla potestà esclusiva del legislatore statale, non vi può essere alcuno spazio per l’autorità regionale di disciplinare il trattamento economico del personale mediante la previsione e l’attribuzione di una indennità retributiva che non è contemplata dalla contrattazione collettiva (cfr. da ultimo Corte cost., 14/7/2016, n. 175), fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, co. 3-quinquies, del d. lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla destinazione da parte delle Regioni di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa”.
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- Data di creazione 19 Febbraio, 2024
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026