Consiglio di Stato n. 10049 del 23/11/2023 su autonomia avvocatura enti pubblici
Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio (Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2016, nn. 5447 e 5448), secondo cui “Non è […] conforme al modello legale che l’attività dell’avvocato debba essere conforme a direttive specifiche adottato da un soggetto esterno. È necessario dunque che, sul piano organizzativo, l’ufficio legale sia dotato di una propria autonomia e che sia collegato unicamente al rappresentante legale dell’Ente e non ad altri dirigenti abilitati a guidarne l’attività.
Un assetto ordinamentale differente (come previsto dalla Regione Basilicata a seguito delle modifiche al Regolamento n. 1 del 10 febbraio 2021) si presta altresì ad aggirare il vincolo posto dai giudicati di TAR Basilicata nn. 405 del 2012 e 728 del 2014, che avevano precluso
ai dirigenti amministrativi la possibilità di assumere funzioni riservate all’Avvocato coordinatore: in effetti, una volta attribuito al dirigente responsabile di un ufficio terzo il compito di esercitare “le funzioni amministrative e gestionali necessarie al funzionamento” dell’Avvocatura, in concreto si assegnano (in via esclusiva) al medesimo dirigente “esterno” delle funzioni indispensabili alla stessa operatività di
quest’ultima con conseguente depotenziamento dell’organo di vertice interno (l’Avvocato coordinatore) nei poteri di amministrazione necessari al regolare funzionamento di un’Avvocatura autonoma.
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- Data di creazione 30 Novembre, 2023
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026