Consiglio di Stato, sez. VI, n. 05487 del 19/06/2024
Infatti, esse {le ragioni del Comune appellante} non tengono conto del fatto che il pagamento delle propine ai legali degli enti pubblici in realtà non grava affatto sulla finanza pubblica, in quanto per definizione esse vengono tratte dagli onorari che gli enti recuperano dalle controparti, sulla base della esecutività di titoli che pongono tali competenze a carico delle controparti. Opinare diversamente significherebbe concepire l'attività di difesa legale dell'ente quale vera e propria attività economica, fonte di lucro e di guadagno per l'ente, il che chiaramente non é.: valga a tale proposito considerare che l'art. 3, ultima parte, del D.L. n. 90 del 2014 stabilisce che delle spese legali recuperate dalle controparti, solo la parte non ripartita tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni è riversata nel bilancio dell'amministrazione, e questo significa che queste spese legali, recuperate dalle controparti, non diventano di proprietà dell'ente pubblico nel momento in cui esse sono incassate, ma solo dopo la ripartizione, nella misura in cui non vengono attribuite agli avvocati.
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- Data di creazione 15 Novembre, 2024
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026