Corte Costituzionale n. 128 del 26 maggio 2022 sulla costituzionalità dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 90/2014, in combinato disposto con l’art. 23-ter d.l. n. 201/2011 nel ricomprendere le “propine” degli avvocati pubblici nel tetto alla retribuzione
La Corte costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità dell’art. 9 d.l. 90/2014 in combinato disposto con l’art. 23-ter d.l. 201/2011 stabilendo che gli emolumenti relativi alle spese legali liquidate dal giudice siano “a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato) e dall’art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura”. La circostanza stessa che le somme riscosse dall’Avvocatura dello Stato a titolo di competenze e spese legali sia accertata in entrata nel bilancio dello Stato, comporta che le stesse debbano essere considerate risorse pubbliche e che, una volta erogate, integrino una spesa a carico delle finanze pubbliche.
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- Data di creazione 11 Giugno, 2023
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026