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Corte d'Appello di Palermo sentenza n. 1164 del 13 gennaio 2017

La sentenza riguarda un caso peculiare: la mobilità degli avvocati da un ente locale all'avvocatura di un ente parastatale (nel caso di specie l'INPS)

Il Giudice di primo grado aveva escluso che un avvocato inquadrato nella categoria D3 potesse transitare dall'avvocatura comunale all'avvocatura dell'INPS, perchè aveva ritenuto necessario, ai fini dell’accesso alla procedura di mobilità, il possesso da parte dell'avvocato dell’“identica qualifica” funzionale del posto da ricoprire (nella specie la ex X^ qualifica, prevista nel bando di mobilità), in luogo della “qualifica corrispondente”, come sostenuto dalla ricorrente.

Contro tale decisione l'avvocato del Comune ha proposto appello. Con la sentenza epigrafata, la Corte di Palermo ha stabilito che la previsione contenuta nel bando di mobilità volontaria emesso dall'INPS "trova la propria ragion d’essere nella finalità di consentire il transito nei ruoli dell’Inps ai soli lavoratori che siano in possesso di una qualifica pienamente sovrapponibile a quella di destinazione, di modo che la procedura di mobilità si svolga in conformità a criteri di razionalizzazione del costo del lavoro e di riorganizzazione delle risorse umane della pubblica amministrazione in assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica". Infatti la cat. D3 dell'ente locale era la ex VIII, e non la X, che corrispondeva all'odierna dirigenza.

Ha motivato il giudice d'appello che "il disposto dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, statuendo che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”, conferma che la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura debba essere compiuta avendo riguardo alla qualifica in senso stretto posseduta dagli aspiranti senza possibilità di effettuare alcuna estensione analogica in ragione delle funzioni in concreto espletate dai medesimi".

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  • Data di creazione 17 Gennaio, 2017
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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