Corte d'Appello, Torino, sentenza n. 85 del 18 aprile 2016
In materia di P.O. (posizione organizzativa), gli avvocati dipendenti inquadrati in cat. D3, evocavano in giudizio l’Amministrazione esponendo che a fronte della maggiore responsabilità attribuita con il conferimento dell’incarico di Avvocati del Comune, non era stata loro riconosciuta alcuna maggiore indennità, ad eccezione dei compensi previsti dal Regolamento Comunale, somme spettanti solo in caso di esito favorevole delle liti per l’Ente.
Il Tribunale di Alessandria (in questa rassegna), aveva dichiarato l’Amministrazione Comunale tenuta ad adottare gli atti organizzativi attuativi dell’art.10 del CCNL trattandosi non di atti di macro organizzazione ma, bensì, di atti negoziali, e, considerata l’alta professionalità espressa dai ricorrenti nell’attività professionale espletata all’interno dell’Avvocatura Comunale, il Tribunale aveva riconosciuto gli emolumenti richiesti nell’importo massimo.
Il Giudice di secondo grado ha invece accolto l'appello del Comune ritenendo che "seppure le disposizioni contrattuali prevedano l'istituzione delle posizioni organizzative, ciò non impone un obbligo incondizionato all’ente che, invece, dispone di un ampio margine di apprezzamento e le relative decisioni non sono meramente ricognitive ma bensì costitutive.Non è pertanto configurabile, prima dell'istituzione delle posizioni organizzative, un diritto del dipendente restando irrilevanti sia eventuali atti preparatori, che l'espletamento di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita".
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- Data di creazione 10 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026