Corte dei Conti, Liguria, parere n. 86 del 4 dicembre 2013
Il quesito posto dal Comune di S. era già stato oggetto di esame della Corte dei Conti, anche Liguria stessa, che si era già pronunciata, con Delibera n.67/2011, nel senso di escludere i compensi in favore dell’avvocato comunale non derivanti da condanna alle spese della controparte (procedimenti conclusisi favorevolmente per l’Amministrazione ma con compensazione delle spese) dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010.
Sono poi intervenute le Sezioni Riunite (parere n. 51/2011) ad escludere la compatibilità del "tetto" con i compensi professionali, poiché la norma fissa un tetto di spesa al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ma i compensi de quibus non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali bensì rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico, e pertanto è del tutto irrilevante la derivazione dei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti.
In tal senso si sono già espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti con delibera n.33/2010 (su problematica concernente l’Irap: “sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato (A.P. n. 32 del 1994), ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all’Avvocatura interna, ……, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione”.
Tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. l’Agenzia delle entrate,Risoluzione n.123/2008; Aran - Ral1047 orientamenti applicativi- che esclude dal campo di applicazione dell’art.15 lett.k del CCNL dell’1.4.1999 le risorse destinate al finanziamento del compenso in esame in quanto la norma contrattuale fa riferimento solo alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e nel caso di specie “non solo non vengono in considerazione risorse previste da specifiche fonti legislative e finalizzate all’incentivazione del personale, ma i compensi dei professionisti legali, di cui all’art.27 del CCNL del 14.9.2000, non sono neppure oggetto di contrattazione né per l’individuazione dei destinatari né per ciò che attiene alla misura ed alle modalità di erogazione degli stessi”).
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- Data di creazione 10 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026