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Corte dei Conti, Piemonte, parere n. 164 del 17 novembre 2015

Il parere è interessante perché, con riguardo al DL 90/2014, art. 9, afferma che "Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza".

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  • Data di creazione 11 Gennaio, 2017
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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