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Corte dei Conti Piemonte, parere n. 20/2018 - Onorari fuori dal fondo. E' retribuzione

Il Comune di C.M., dopo aver riferito che il detto Comune, con Deliberazione GC 16 del 23 gennaio 2015, ha istituito il servizio di Avvocatura Civica, servizio cui è preposta, allo stato, una sola unità di personale abilitata alla professione forense ed iscritta all’albo senza qualifica dirigenziale, e dopo aver richiamato la disciplina dettata dall’art. 9 del d.l. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014 sugli onorari delle avvocature degli enti pubblici, ha formula i seguenti quesiti, su cui la Corte dei Conti ha espresso l'allegato parere:
se la normativa vincolistica in materia di trattamento accessorio, prima dettata dall’art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015, modificata con decorrenza 1 gennaio 2017 dall’art. 23 comma 2 del D.lgs 25 maggio 2017 n. 75, sia applicabile anche ai compensi professionali dovuti all’Avvocato dell’Ente a seguito di sentenza favorevole previsti dall’art. 27 del CCNL 14/9/2000 con particolare riferimento al caso di provvedimenti favorevoli all’Ente con compensazione delle spese di lite”;
“se in assenza di uno stanziamento previsto per il 2013, posto che l’Avvocatura Civica è stata formalmente istituita in corso d’anno senza alcun stanziamento all’uopo previsto per il 2013 ed ha iniziato di fatto la propria attività nel 2014, il limite di stanziamento previsto ex art. 9 d.l. 90/2014, conv. dalla legge 114/2014, possa essere ravvisato in quello previsto a bilancio per il 2013 per le prestazioni dei professionisti esterni”.

La Corte ha ritenuto che ai compensi professionali dei legali interni non  possano trovare applicazione i limiti previsti dalla normativa di contabilità pubblica per la retribuzione accessoria del personale dipendente (di cui all’art.1, comma 236, della legge 208/2015 e s.m.i.), attesa la singolare natura dell’emolumento di cui si discute, oggettivamente connesso allo svolgimento di attività professionale non in via occasionale ma quale espressione specifica della prestazione lavorativa dovuta dagli avvocati pubblici, sicché i compensi professionali costituiscono quota parte della retribuzione ordinariamente spettante al legale interno, conseguita in funzione dell’attività professionale svolta nell’interesse dell’ente sulla base del contratto di lavoro (e non di autonoma e specifica determinazione adottata in via amministrativa), se pur con connotati di aleatorietà rispetto al solo quantum (sul punto, v., Corte dei conti Sez. Abruzzo, deliberazione n.187/2015/PAR).

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  • Data di creazione 26 Febbraio, 2018
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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