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Corte dei Conti, Puglia, parere n. 49 del 22 gennaio 2015

La Sezione ha espresso parere in merito alle modalità di attuazione dell’art. 9, comma 6, ultima parte del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all’impegno, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea. Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è “un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa”, per cui “l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”. Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell’esito della vertenza. Analogo accantonamento l’ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h).

Inoltre, il limite si applica ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l’entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, 1° periodo, dell’art. 9 del DL 90/2014, per cui lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per sentenze depositate anteriormente a quella data.

Il Comune aveva stanziato negli esercizi precedenti un capitolo di spesa, dalla mera capienza figurativa, alimentato, tuttavia, dalle sole somme in entrata recuperate in danno delle controparti soccombenti.Pertanto, nei fatti, nel 2013 non era stato posto in essere alcun accantonamento di spesa con una specifica destinazione ai compensi dell’avvocatura interna con oneri a carico dell’ente, sicchè secondo un’interpretazione letterale della norma, l’avvocatura interna non avrebbe diritto ad alcun compenso professionale per le sentenze favorevoli con oneri per spese legali a carico dell’ente.

"La compensazione delle spese legali in caso di sentenza favorevole è legata ad un presupposto non più indeterminato (“gravi eccezionali ragioni” nella previgente disciplina), ma specifico, ed, in particolare a due fattispecie: “assoluta novità della questione trattata” e “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.In tali casi, pertanto, le esigenze di incentivazione sono maggiori, in quanto obiettivamente è richiesta una qualità della prestazione professionale più elevata, perché le vertenze attengono a questioni di alta complessità.Sicché occorre fornire un’interpretazione della norma ossequiosa dei principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza. (...) Ulteriore elemento che corrobora la necessità di una lettura costituzionalmente orientata è l’estrema discrezionalità che hanno gli enti locali nello stabilire l’oggetto dei capitoli di bilancio, per cui appare possibile l’assenza di stanziamenti ad oggetto dettagliato per fare fronte specificamente a spese legali destinate alla propria avvocatura con oneri a carico dell’ente, anche se il dettaglio dovrebbe essere fornito dalla tabella del fondo salario accessorio o del fondo per la retribuzione valida per il 2013 per dimostrare l’osservanza del limite al trattamento accessorio.(...) occorre privilegiare un approccio ermeneutico rispettoso della volontà di non conculcare completamente il diritto al compenso e, di conseguenza, di evitare il più possibile il ricorso a professionisti esterni.

Pertanto l’ente istante non può assumere quale limite ex art. 9, comma 6, ultima parte, del DL 90/2014 l’importo figurativo iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell’e.f. 2013 finanziati dalle controparti soccombenti nei giudizi, ma dovrà valorizzare la capacità dell’ente di graduare la remunerazione della prestazione professionale che ha dato luogo a casi di sentenza favorevole con vittoria di spese, anche facendo riferimento all’attività svolta con riferimento ai casi con diverso esito"

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  • Data di creazione 10 Gennaio, 2017
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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