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Corte dei Conti Sardegna n. 18 del 23 febbraio 2012

Il Giudice contabile della Sardegna ha correttamente inquadrato il tema: l'Ente, nel finalizzare (cioè dotare il capitolo di) somme per la corresponsione dei compensi retributivi per onorari ai propri legali interni, dovrà aggiungere nel medesimo capitolo le risorse per IRAP (e noi riteniamo anche per oneri), e non invece i soli compensi, da lì prelevando denaro indebitamente:

<<Il problema che se mai l’ente dovrà correttamente affrontare è allora solo organizzativo e contabile, cosicché la questione del computo dell’IRAP sulle competenze professionali assume valenza eminentemente programmatoria: ciò nel senso che l’ente locale, in quanto non prevede un tetto massimo di risorse disponibili a titolo di compensi professionali, dovrà effettuare correttamente la propria programmazione, ad esempio secondo criteri logici e storici, al fine di dotare il fondo a ciò destinato di risorse sufficienti per dare adempimento ai propri obblighi contrattuali in favore del proprio legale dipendente e per fronteggiare le spese aggiuntive dell’Irap.

erroneamente viene intesa come decurtazione dell’IRAP dai compensi professionali dei legali interni quello che in definitiva è soltanto il semplice riflesso dell’incidenza di tale imposta sulle scelte regolamentari a suo tempo adottate dall’ente per formare, quantificare ed erogare i relativi fondi. E che per la verità, anche in questo caso è essenzialmente una questione programmatoria e contabile>>.

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  • Data di creazione 3 Gennaio, 2017
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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