CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO PIEMONTE - delibera 20 novembre 2015 n. 164
(da www.lexitalia.it)
Il parere tratta della corretta modalità di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dei Comuni ai sensi dell’art. 9 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 sancendo la correttezza di procedere alla liquidazione dei compensi relativi a sentenze favorevoli depositate nel periodo antecedente l'entrata in vigore della L. 114/2014, posto che, anche in questo caso, la normativa intervenuta non incide sulle situazioni consolidatesi antecedentemente a tale data.
Non sono invece liquidabili i compensi per sentenze favorevoli all'Ente depositate nel corso dell'anno 2015 e antecedenti la data di approvazione del nuovo regolamento dell'avvocatura interna: in tal caso è ostativa alla liquidazione la previsione di cui all’art. 9, comma 8 del DL 24 giugno 2014, n. 90, cit., che vieta in modo esplicito, in caso di mancata adozione del regolamento, l’erogazione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti. Una volta adottato il regolamento, rimediando così alla protratta inerzia dell’Amministrazione, l’ente potrà procedere alla liquidazione di tutte le somme già maturate nelle more della sua adozione.
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- Data di creazione 11 Gennaio, 2017
- Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026