Corte dei Conti Umbria, n. 102 del 28 maggio 2015 (su art. 9 DL 90/2014)

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  • Data di Pubblicazione 3 Gennaio 2017
  • Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2017

Corte dei Conti Umbria, n. 102 del 28 maggio 2015 (su art. 9 DL 90/2014)

La Corte affronta tre quesiti, tutti “accomunati dall’appartenenza della disciplina in esame allo status economico e giuridico del personale dell’avvocatura civica”. In particolare:

“1) l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge 114 del 2014 prescrive che, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ai dipendenti professionisti legali sono corrisposti compensi professionali nel limite dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013. Dalla disposizione non risulta chiaro, e sul punto si chiede l’avviso della Sezione se il concetto di “stanziamento” si riferisce alle previsioni iniziali del bilancio approvato 2013 per i capitoli di competenza, ovvero agli stanziamenti finali assestati”.
“2) Il successivo comma 7 dello stesso art. 9 prevede che i compensi professionali di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Si chiede l’avviso della Sezione in merito alla sorte degli eventuali importi non erogati per effetto dell’applicazione di tale limite (trattamento economico) ovvero di quello prescritto dal precedente comma cinque (stanziamento 2013). In particolare, si chiede se tali importi possano essere liquidati negli anni successivi, concorrendo ovviamente al raggiungimento dei limiti per ciascuno di essi”.
“3) Questo Ente conformemente agli orientamenti espressi dalla Corte dei conti (v. per tutti sez. Veneto deliberazione numero 128/2008) pone a carico dei dipendenti professionisti legali l’onere del pagamento della tassa di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. Si chiede l’orientamento della Sezione in merito a tale problematica alla luce delle considerazioni svolte di recente dal Consiglio di Stato, Sez I, col parere n. 3673/2014 reso in data 26/11/2000 400 e, da ultimo, anche dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sent. n. 7776 del 16/04/2015, nelle quali si afferma invece il principio del pagamento sarebbe a carico del datore di lavoro”.

IMPORTANTE è ciò che evidenzia in mancanza di un riferimento normativo più puntuale sul "tetto 2013":  trattandosi di un limite annuale che in ogni caso non può superare quanto previsto nel 2013, lo stanziamento debba essere individuato nelle previsioni assestate in quanto esse danno esatta contezza delle dimensioni della spesa “sostenuta” dall’amministrazione nell’anno 2013, l’onere reale ricaduto sull’ente. In altri casi, infatti, il legislatore ha esplicitamente richiamato la spesa “sostenuta

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