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"L'avvocato pubblico non può patrocinare neppure se stesso", Cassazione Sezione Lavoro n. 7992 del 30/3/2018

"(...) Gli avvocati degli enti pubblici, iscritti negli elenchi speciali, sono da considerare nello stesso tempo professionisti ed impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell’Ordine professionale, mentre, per gli altri profili del rapporto di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto stesso (Corte cost. 28 luglio 1988 n. 928). In tale contesto, va ricompreso l’obbligo dell’esclusività dell’espletamento, da parte loro, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 372 del 2001 e Sez. VI, 25 maggio 2000, n. 3023 e Cass. civ. sez. un., 23 giugno 1995, n. 7084).
Deve pertanto concludersi che, sulla base delle prescrizioni poste dalla legge professionale, per gli avvocati degli enti pubblici, iscritti negli elenchi speciali, lo ius postulandi è ristretto alla tassativa ipotesi dell’esercizio professionale per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale gli stessi
prestano la loro opera e non è consentita alcuna interpretazione estensiva.."

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  • Data di creazione 27 Aprile, 2018
  • Ultimo aggiornamento 9 Febbraio, 2026
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