P.A.T. - Tar Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499
Il TAR Catania, con la presente decisione ha disposto il rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, per mancanza della cd. "Copia d’obbligo" degli scritti di parte, e l'inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente.
Data la disposta inammissibilità, il TAR ha altresì trattato il tema della rimessione in termini per errore scusabile, escludendo che ne sussistano gli estremi, "non risultando la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa), riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. La normativa relativa all’asseverazione trae origine dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, datata".
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- Data di creazione 15 Marzo, 2017
- Ultimo aggiornamento 15 Marzo, 2017